Sez. L, Sentenza n. 5793 del 11/04/2003 (Rv. 562109 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE | Datore di lavoro - Individuazione - Esercizio del potere direttivo - Pagamento della retribuzione - Sufficienza - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE
L'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e di controllo del datore di lavoro costituisce il parametro normativo di individuazione della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, assumendo altresì rilevanza, al fine dell'identificazione del datore di lavoro, l'individuazione del soggetto che esercita questo potere e che paga la retribuzione. Pertanto, qualora il ricorrente abbia provato siffatti elementi, il giudice del merito è tenuto ad indicare le circostanze e le ragioni che, eventualmente, inducano a ritenere che il rapporto di lavoro subordinato è invece intercorso con un soggetto diverso (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di secondo grado, la quale aveva escluso la concludenza di detti elementi, limitandosi ad affermare che colui il quale esercitava il potere direttivo e pagava la retribuzione era socio di una società di persone, benché non sussistessero elementi in grado di far ricondurre a siffatta società il rapporto di lavoro).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)