Sez. L, Sentenza n. 875 del 12/02/1981 (Rv. 411380 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO - LICENZIAMENTO - INTIMAZIONE ANTERIORE AL COMPIMENTO DI DETTO PERIODO - NULLITA - CONVERTIBILITA IN UN VALIDO PREAVVISO DI LICENZIAMENTO - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO - LICENZIAMENTO - INTIMAZIONE ANTERIORE AL COMPIMENTO DI DETTO PERIODO - NULLITA - CONVERTIBILITA IN UN VALIDO PREAVVISO DI LICENZIAMENTO - ESCLUSIONE.*
Il licenziamento del lavoratore in istato di malattia per superamento del periodo di comporto, ove risulti intimato prima del compimento di tale periodo, non e solo provvisoriamente inefficace sino alla scadenza del suddetto periodo, ma, essendo il completamento del comporto presupposto necessario per l'intimazione del recesso, del tutto nullo per contrasto con la norma imperativa di cui al secondo comma dell'art 2110 cod civ senza che in conseguenza di tale sua illiceita ne sia possibile la conversione in un valido preavviso di licenziamento. (V 5447/77, mass n 389103; (V 2379/74, mass n 370761).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)