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Sez. L, Sentenza n. 5447 del 14/12/1977 (Rv. 389103 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO INTIMATO A LAVORATORE ASSENTE DAL LAVORO PER MALATTIA - VALIDITA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1977-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/389103-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO INTIMATO A LAVORATORE ASSENTE DAL LAVORO PER MALATTIA - VALIDITA - FATTISPECIE.*

Il licenziamento collettivo per riduzione di personale puo essere validamente intimato anche al lavoratore assente dal lavoro per malattia, poiche detto licenziamento, inefficace fino alla guarigione del lavoratore, o fino allo spirare del cosiddetto termine di comporto se la malattia si protragga oltre tale termine, riacquista la pienezza dei suoi effetti alla cessazione della causa di sospensione legale del rapporto, in quanto esso, in considerazione della relativa permanenza delle esigenze di ridimensionamento dell'azienda, non e modificabile nel tempo ristretto in cui il periodo di comporto e normalmente contenuto. (nella specie il ricorrente sosteneva che il lavoratore assente per malattia non poteva essere incluso in un licenziamento collettivo per riduzione di personale perche il presupposto del ridimensionamento dell'azienda, cui esso e subordinato, potrebbe essere venuto meno al momento in cui, con la guarigione del lavoratore, il licenziamento dovrebbe essere operante, con la conseguenza che il licenziamento collettivo dovrebbe essere considerato, in tal caso, come licenziamento individuale invalido perche privo di giusta causa o di giustificato motivo. La suprema Corte, nel confermare l'impugnata decisione, ha formulato il principio di diritto espresso dalla massima che precede). (V 2379/74, mass n 370761).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)