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Sez. 4, Ordinanza n. 46271 del 14/10/2005 Cc. (dep. 20/12/2005) Rv. 232825 - 01

UDIENZA PRELIMINARE (Cod. proc. pen. 1988) - RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO - IN GENERE | Mancata o insufficiente indicazione del fatto contestato - Declaratoria di nullità della richiesta - Abnormità del provvedimento - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-10-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232825-01

UDIENZA PRELIMINARE (Cod. proc. pen. 1988) - RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO - IN GENERE

Non è abnorme l'ordinanza del giudice dell'udienza preliminare che abbia dichiarato la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per mancata o insufficiente enunciazione del fatto contestato e disposto la trasmissione degli atti al P.M.. (La Corte, pur prendendo atto di un contrario orientamento formatosi nella giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto di supportare la propria conclusione, tra l'altro, sul rilievo che rientra nei poteri del giudice dell'udienza preliminare quello di verificare l'adempimento, da parte del P.M., della prescrizione di legge, contenuta nell'art. 417, comma primo, lett. b), cod. proc. pen., in ordine alla enunciazione "in forma chiara e precisa" del fatto, di guisa che l'esercizio di detto potere non può comunque ritenersi extra ordinem al punto di determinare l'abnormità del provvedimento).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 417 com. 1 lett. B, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)