Sez. 6 - , Sentenza n. 2231 del 06/11/2019 Cc. (dep. 21/01/2020) Rv. 278126 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - RIVELAZIONE DI SEGRETI DI UFFICIO | Iscrizione nel registro degli indagati - Comunicazione della notizia - ConfigurabilitĂ del reato - Condizioni.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - RIVELAZIONE DI SEGRETI DI UFFICIO
Integra il delitto di rivelazione di segreti d'ufficio la condotta del collaboratore di cancelleria che fornisca a terzi non autorizzati a riceverla, e senza rispettare la procedura prevista dall'art. 110-bis disp. att. cod. proc. pen., la notizia dell'iscrizione nel registro degli indagati di una determinata persona. (In motivazione la Corte ha precisato che solo la segreteria della competente Procura della Repubblica può fornire la notizia di iscrizioni a carico, previa autorizzazione del pubblico ministero, in mancanza della quale essa rimane segreta anche nei confronti del diretto interessato).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 326, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 110, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 335 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)