Sez. 5, Sentenza n. 46174 del 05/10/2004 Ud. (dep. 29/11/2004) Rv. 231166 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - RIVELAZIONE DI SEGRETI DI UFFICIO | Rivelazione, da parte del pubblico ufficiale (collaboratore di cancelleria della Procura), di notizie d'ufficio, ancora segrete e nella fase delle indagini preliminari a persona non autorizzata a riceverle - Pregiudizio per le indagini - Necessità - Esclusione.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - RIVELAZIONE DI SEGRETI DI UFFICIO
Integra gli estremi del reato di cui all'art. 326 cod. pen. (rivelazione di segreti d'ufficio), la condotta del collaboratore di cancelleria della Procura della Repubblica che riveli notizie d'ufficio, in una fase di assoluta delicatezza, quale quella delle indagini preliminari, a persona non autorizza a riceverle; nè ai fini della configurabilità del reato è necessaria la prova dell'esistenza di un effettivo pregiudizio per le indagini, posto che si tratta di un reato di pericolo concreto che tutela il buon andamento della amministrazione, che si intende leso allorché la divulgazione della notizia sia anche soltanto suscettibile di arrecare pregiudizio a quest'ultima o ad un terzo.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 326
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)