Sez. 1, Sentenza n. 14366 del 03/11/2000 (Rv. 543314 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Proposizione - Termine - Trenta giorni - Decorrenza - Dalla comunicazione del dispositivo - Ragionevolezza - Fondamento - Fattispecie in tema di dispositivo di sentenza resa in sede di impugnazione della pronuncia arbitrale e dichiarativa della nullità del lodo arbitrale.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
È inammissibile il regolamento di competenza proposto oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza effettuata tramite biglietto di cancelleria contenente il dispositivo; tale termine è ragionevole, in quanto la motivazione consente alla parte di accedere alle ragioni della pronunzia e lascia un congruo "spatium deliberandi" per la valutazione del caso (nella specie, la S.C. in applicazione di tale principio ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza proposto oltre il termine rilevando che il dispositivo che era stato comunicato non aveva precluso per il suo tenore la completa conoscenza dell'atto e che, avendo dichiarato la nullità del lodo arbitrale senza niente disporre per il giudizio rescissorio, in relazione ai motivi di impugnazione proposti, era indicativo della pronuncia di una declaratoria di incompetenza).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 133 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)