Sez. 3, Ordinanza n. 5679 del 15/03/2006 (Rv. 588291 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE | Mancata sottoscrizione di tutte le parti in causa - Inidoneità alla estinzione del processo - Allegazione alla rinuncia di trasmissione - Sottoscritta da tutte le parti - Carenza di interesse del ricorrente a coltivare il giudizio - Sussistenza - Cessazione della materia del contendere - Inammissibilità della impugnazione - Compensazione delle spese tra le parti costituite - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE
Qualora nel giudizio di cassazione venga prodotto un atto di rinuncia non sottoscritto da tutti i litisconsorti, non può essere dichiarata l'estinzione del giudizio, ma, ove sia allegato un atto di trasmissione della lite sottoscritto anche da colo che non hanno sottoscritto la rinuncia, risultando documentata una situazione di sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente a coltivare il giudizio, il ricorso va dichiarato inammissibile per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese del giudizio di cassazione tra le parti contratte.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 390, Cod. Proc. Civ. art. 391
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)