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Sez. 3, Sentenza n. 11821 del 25/11/1997 (Rv. 510374 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE | Sottoscrizione della parte e non anche del suo difensore - Inidoneità all'estinzione del giudizio - Sopravvenuta carenza di interesse - Configurabilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 1997-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/510374-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE

La dichiarazione del ricorrente di rinunciare al ricorso per cassazione che sia sottoscritta solo dalla parte e non anche dal suo difensore, è inidonea, nonostante l'adesione del resistente e del difensore di questi, a determinare l'estinzione del giudizio, ma documenta la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente stesso, la cui impugnazione va dichiarata inammissibile per cessazione della materia del contendere.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 390

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)