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Sez. L, Sentenza n. 8014 del 22/07/1995 (Rv. 493391 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO | Prestazione del lavoro domenicale dopo il sesto giorno - Compenso dovuto per il lavoro straordinario - Spettanza al lavoratore turnista - Sostituzione con altri vantaggi o emolumenti - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1995-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493391-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO

Al lavoratore turnista che, prestando la propria opera nel giorno di domenica, usufruisca del giorno di riposo dopo almeno sette giorni lavorativi (rimanendo peraltro complessivamente rispettato il principio della fruizione di un giorno di riposo per ogni sei giorni di lavoro), spetta di norma, per il lavoro prestato dopo il sesto giorno, il compenso dovuto per il lavoro straordinario; tale compenso può essere peraltro sostituito da altri vantaggi o emolumenti, previsti al suddetto specifico titolo, purché di entità almeno equivalente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 3 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)