Sez. L, Sentenza n. 6904 del 26/05/2000 (Rv. 536919 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - SOSTITUTIVA DELLE FESTIVITÀ | Lavoratore turnista impegnato per sette o più giorni consecutivi con riposi complessivi in ragione di uno a settimana - Compenso per la penosità del lavoro domenicale - Spettanza - Distinto compenso per l'ulteriore penosità connessa al mancato riposo dopo sei giorni di lavoro - Diritto - Sussistenza - Cumulo di detti compensi - Ammissibilità - Accertamento alla stregua delle clausole contrattuali determinanti globalmente un trattamento economico normativo differenziato in considerazione delle caratteristiche della prestazione - Criteri - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - SOSTITUTIVA DELLE FESTIVITÀ
Nell'ipotesi in cui il lavoro si protrae per più di sei giorni consecutivi con godimento del giorno di riposo compensativo con periodicità differente rispetto a quella ordinaria, va corrisposto, in aggiunta al compenso destinato a retribuire la qualità del lavoro prestato nella giornata della domenica, un compenso ulteriore come indennizzo per danno da usura. I suddetti compensi possono cumularsi alla stregua delle previsioni pattizie che fissino globalmente un trattamento economico-normativo differenziato in considerazione delle caratteristiche della prestazione, trattamento rispetto al quale il giudice di merito deve accertare quanta parte di esso sia da imputare alla maggiore gravosità del lavoro domenicale in sè e quanta parte sia, invece, destinata ad indennizzare in tutto o in parte l'usura psico-fisica per il mancato riposo dopo sei giorni di lavoro, tenendo conto che, ai fini del suddetto accertamento, il giudice, in mancanza in concreto di diverse e specifiche ragioni di particolari attribuzioni patrimoniali, deve ritenere che esse siano dirette a compensare la prestazione così come imposta dal turno di lavoro. (Fattispecie relativa ad un dipendente dell'azienda editrice del quotidiano "Il Tempo").
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Legge 22/02/1934 num. 370 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)