diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 2702 del 05/03/1993 (Rv. 481269 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Sostitutiva dei riposi settimanali | Lavoro domenicale e riposo settimanale dopo sette giorni - Diritto alla maggiorazione per la penosità del primo e per il lavoro prestato nel settimo giorno - Limiti.
Stato
decisa il 1993-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481269-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Sostitutiva dei riposi settimanali

I lavoratori che prestino la propria opera di domenica e che godano del riposo "settimanale" dopo sette giorni (o più) di lavoro continuo (in legittima deroga - ancorché in virtù di previsione non legislativa ma contrattuale, in relazione alla sussistenza di specifiche esigenze - sia al principio della coincidenza del riposo settimanale con la domenica sia al principio della cadenza di tale riposo dopo sei giorni di lavoro consecutivi) hanno diritto sia alla maggiorazione per la penosità del lavoro domenicale sia alla maggiorazione per il lavoro prestato nel settimo giorno, salvo che la disciplina contrattuale del rapporto preveda indennità o benefici destinati a compensare sia la penosità del lavoro domenicale sia la mancata fruizione del riposo nel settimo giorno, restando peraltro esclusa la configurabilità pure di tale seconda funzione con riguardo ad emolumenti corrisposti anche a lavoratori che lavorino di domenica fruendo del riposo nel settimo giorno.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 3 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)