Sez. 2, Sentenza n. 975 del 11/05/1967 (Rv. 327236 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - IN GENERE - LITISCONSORZIO NECESSARIO - CESSIONE DI QUOTA EREDITARIA - QUALITA DI LITISCONSORTE NECESSARIO DEL CESSIONARIO - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DEL CEDENTE - NECESSITA - ESCLUSIONE - ECCEZIONI.*
DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - IN GENERE - LITISCONSORZIO NECESSARIO - CESSIONE DI QUOTA EREDITARIA - QUALITA DI LITISCONSORTE NECESSARIO DEL CESSIONARIO - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DEL CEDENTE - NECESSITA - ESCLUSIONE - ECCEZIONI.*
Il coerede, che ha ceduto la propria quota, pur conservando la qualita di erede, perde quella di partecipe della comunione ereditaria, che viene acquistata dal cessionario. Pertanto, poiche il giudizio di divisione deve svolgersi nei confronti di tutti coloro che, per essere partecipi della comunione, hanno un interesse alla divisione, a seguito della cessione della quota ereditaria, la qualita di litisconsorte necessario e rivestita, di regola, solo dal cessionario, cui deve essere riconosciuto un interesse diretto a partecipare alla divisione del patrimonio ereditario, quale titolare di una quota di questo. Il giudizio deve, nondimeno, essere integrato anche nei confronti del cedente nei casi eccezionali, in cui deve essergli riconosciuto un interesse diretto a parteciparvi, come, ad esempio, nel caso in cui, essendo egli tenuto alla collazione delle donazioni ricevute, questa debba, o anche possa, operarsi in natura e non per imputazione. La necessita della integrazione del contraddittorio nei confronti del cedente deve, peraltro, escludersi in relazione sia alla ripartizione delle passivita ereditarie tra i coeredi, sia al regolamento dei debiti dell'erede cedente verso il defunto o verso i coeredi in dipendenza del rapporto di comunione, sia, infine, alla sistemazione di rapporti estranei alla cessione della quota ereditaria.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 784
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)