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Sez. 2, Sentenza n. 2598 del 16/10/1973 (Rv. 366065 - 01)

DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - LITISCONSORZIO NECESSARIO - DIVISIONE EREDITARIA - CESSIONE DI QUOTA EREDITARIA - LITISCONSORZIO NECESSARIO DEL CESSIONARIO - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DEL CEDENTE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1973-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/366065-01

DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - LITISCONSORZIO NECESSARIO - DIVISIONE EREDITARIA - CESSIONE DI QUOTA EREDITARIA - LITISCONSORZIO NECESSARIO DEL CESSIONARIO - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DEL CEDENTE - ESCLUSIONE.*

Nel giudizio di divisione ereditaria, allorche sia intervenuta cessione di quota, deve essere considerato condividente il cessionario; ne consegue che, nel giudizio di divisione, quest'ultimo riveste la posizione di parte principale, avendo un interesse diretto a partecipare alla divisione del patrimonio ereditario, mentre il coerede cedente, pur conservando la qualita di erede, non e litisconsorte necessario, non essendo egli piu partecipe della comunione ereditaria. (Conf 975/67, mass n 327236).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 784

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)