Sez. 2, Sentenza n. 1110 del 16/04/1968 (Rv. 332576 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE -CONCLUSIONI DELLE PARTI- MANCATA RIPROPOSIZIONE ALL'UDIENZA DI PRECISAZIONE - RINUNZIA O ABBANDONO - ESCLUSIONE - LIMITI.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE -CONCLUSIONI DELLE PARTI- MANCATA RIPROPOSIZIONE ALL'UDIENZA DI PRECISAZIONE - RINUNZIA O ABBANDONO - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Una conclusione formulata nell'atto introduttivo del giudizio non puo presumersi abbandonata solo perche non formalmente riprodotta nelle conclusioni di cui all'art. 189 cod.proc.civ., qualora il giudice di merito - cui incombe il compito di interpretare nella loro esatta portata le conclusioni e le deduzioni delle parti - si convinca che, malgrado l'omissione materiale, la parte abbia inteso insistere anche in quella determinata richiesta o deduzione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)