Sez. 3, Sentenza n. 2899 del 30/07/1969 (Rv. 342729 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CONCLUSIONI DELLE PARTI - CONCLUSIONE DELL'ATTO INTRODUTTIVO - MANCATA RIPRODUZIONE IN SEDE DI PRECISAZIONE - PRESUNZIONE DI RINUNCIA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CONCLUSIONI DELLE PARTI - CONCLUSIONE DELL'ATTO INTRODUTTIVO - MANCATA RIPRODUZIONE IN SEDE DI PRECISAZIONE - PRESUNZIONE DI RINUNCIA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Una conclusione formulata nell'atto introduttivo del giudizio non puo presumersi abbandonata solo perche non riprodotta in Sede di precisazione delle conclusioni, qualora il giudice di merito, cui incombe il compito di interpretare nella loro esatta portata le deduzioni delle parti, si convinca che, malgrado l'omissione materiale, la parte abbia inteso insistere anche in quella determinata richiesta o deduzione. (Conf. 1110-68, massima n. 332576).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)