Sez. 3, Sentenza n. 990 del 08/02/1985 (Rv. 439138 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CONCLUSIONI DEFINITIVE - MANCATA RIPRODUZIONE DI UNA DOMANDA PRECEDENTEMENTE FORMULATA - PRESUNZIONE DELLO ABBANDONO DI ESSA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CONCLUSIONI DEFINITIVE - MANCATA RIPRODUZIONE DI UNA DOMANDA PRECEDENTEMENTE FORMULATA - PRESUNZIONE DELLO ABBANDONO DI ESSA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
La mancata riproduzione nelle conclusioni definitive di cui all'art. 189 cod. proc. civ. di una domanda (anche riconvenzionale) precedentemente formulata non è, di per sè, sufficiente a far presumere il suo abbandono, qualora il giudice del merito - cui è affidato il compito di interpretare nella esatta portata le conclusioni e le deduzioni delle parti - ravvisi, tenuto anche conto della condotta processuale di esse, la volontà di insistere, malgrado l'omissione materiale, anche in quella richiesta e deduzione. (Conf 6408/82, mass n 424035; (Conf 3063/81, mass n 413629; (Conf 1110/68, mass n 332576).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)