Sez. L, Sentenza n. 481 del 19/01/1984 (Rv. 432714 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE - IMPOSSIBILITÀ PARZIALE DELLA PRESTAZIONE DEL LAVORATORE - DISCIPLINA EX ART. 1464 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - FACOLTÀ DI RECESSO DEL DATORE DI LAVORO - SUSSISTENZA - OBBLIGO DI PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE - IMPOSSIBILITÀ PARZIALE DELLA PRESTAZIONE DEL LAVORATORE - DISCIPLINA EX ART. 1464 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - FACOLTÀ DI RECESSO DEL DATORE DI LAVORO - SUSSISTENZA - OBBLIGO DI PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Fuori dei casi previsti dagli artt. 2110 e 2111 cod. civ., che non esauriscono le ipotesi di sospensione del rapporto di lavoro, l'impossibilità parziale della prestazione del lavoratore è disciplinata dall'art. 1464 cod. civ., con la conseguenza che, a fronte della temporanea impossibilità della prestazione lavorativa, il datore di lavoro - in Mancanza di un apprezzabile interesse all'adempimento parziale - ha la facoltà di recedere dal contratto, restando peraltro escluso, ove il rapporto non sia risolto, l'Obbligo del pagamento della retribuzione in difetto della controprestazione del lavoratore. (V 5156/78, mass n 394905; (V 2107/78, mass n 391485).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1464, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2111 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)