Sez. L, Sentenza n. 2107 del 04/05/1978 (Rv. 391485 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - PRESTAZIONE DEL LAVORO - SOSPENSIONE PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE - DIRITTO DEL LAVORATORE ALLA RETRIBUZIONE - ESCLUSIONE - RECUPERO DELLE ORE PERDUTE - PREVISIONE FACOLTATIVA NEL CONTRATTO COLLETTIVO - CONSEGUENZE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - PRESTAZIONE DEL LAVORO - SOSPENSIONE PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE - DIRITTO DEL LAVORATORE ALLA RETRIBUZIONE - ESCLUSIONE - RECUPERO DELLE ORE PERDUTE - PREVISIONE FACOLTATIVA NEL CONTRATTO COLLETTIVO - CONSEGUENZE.*
Nel caso di sospensione del lavoro per causa di forza maggiore e, quindi, non imputabile al datore di lavoro, il lavoratore non ha diritto alla retribuzione, anche quando il datore di lavoro, per la carenza delle relative condizioni, non abbia fatto ricorso alla cassa integrazione. Peraltro, ove la contrattazione collettiva preveda il recupero delle ore perdute e le relative modalita, occorre accertare se tale recupero costituisca per le parti un Obbligo ovvero una mera facolta. Nel caso, infatti, di facoltativita del recupero, l'esecuzione di esso in Forma diversa da quella prevista dalla contrattazione collettiva, presuppone un accordo delle parti, del tutto valido non contrastando Disposizioni di carattere imperativo e, quindi, comporta che la correlativa prestazione di lavoro non puo essere considerata effettuata dai lavoratori a titolo diverso. (fattispecie relativa al contratto collettivo di lavoro 15 novembre 1966 per i metalmeccanici).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1463, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Contr. Coll. 15/11/1966 num. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)