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Sez. 6, Sentenza n. 36206 del 24/09/2010 Cc. (dep. 08/10/2010) Rv. 248711 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE | Produzione di elementi nuovi mediante memoria tardiva - Utilizzabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2010-09-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/248711-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE

Nella procedura di appello cautelare l'utilizzabilità degli elementi probatori nuovi introdotti da una delle parti mediante una memoria depositata oltre il termine indicato nell'art. 127, comma secondo, cod. proc. pen. è subordinata alla positiva verifica che sia stato comunque garantito il diritto al contraddittorio della controparte, sulla quale, una volta decorso il suddetto termine, non grava più alcun obbligo di verifica del contenuto del fascicolo processuale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)