Sez. 2 - , Sentenza n. 36125 del 26/06/2019 Cc. (dep. 14/08/2019) Rv. 277078 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE | Produzione di elementi nuovi mediante memoria tardiva - Utilizzabilità - Condizioni.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE
Nel procedimento di appello cautelare, l'utilizzabilità degli elementi probatori nuovi introdotti da una delle parti mediante una memoria depositata oltre il termine indicato nell'art. 127, comma 2, cod. proc. pen. è subordinata alla positiva verifica che sia stato comunque garantito il diritto al contraddittorio della controparte, sulla quale, una volta decorso il suddetto termine, non grava più alcun obbligo di verifica del contenuto del fascicolo processuale. (Fattispecie nella quale la Corte ha escluso che la sospensione dell'udienza per circa tre ore accordata dal tribunale a seguito del tardivo deposito da parte del pubblico ministero di una memoria con allegati, abbia consentito l'effettività del contraddittorio ed il concreto esercizio del diritto di difesa).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)