Sez. 2 - , Sentenza n. 6400 del 12/11/2019 Cc. (dep. 18/02/2020) Rv. 278372 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE | Appello avverso il rigetto di istanza di sostituzione della custodia in carcere - Effetto devolutivo - Sussistenza - Poteri istruttori del tribunale del riesame - Esclusione – Conseguenze - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE
Nel procedimento di appello ex art. 310 cod. proc. pen. proposto dall'indagato contro l'ordinanza reiettiva di un'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, il tribunale del riesame è vincolato dall'effetto devolutivo dell'impugnazione ed è privo di poteri istruttori, oltre che sottoposto a limiti temporali per l'emissione del provvedimento di controllo, onde la prospettazione di una situazione di fatto nuova, ritenuta più favorevole all'appellante, deve essere oggetto di una nuova ed ulteriormente documentata richiesta al giudice procedente e, in caso di diniego, di impugnazione mediante appello cautelare. (Fattispecie in cui, dopo che il giudice aveva rigettato l'istanza cautelare, fondata sulle condizioni di salute del prevenuto, sulla base di una perizia attestante la compatibilità delle stesse con il regime carcerario a condizione che fossero somministrati i necessari trattamenti terapeutici, in sede di appello era stata dedotta la mancata ottemperanza a tali indicazioni da parte del sistema penitenziario senza previamente avanzare una nuova istanza al giudice per le indagini preliminari).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)