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Sez. 1, Sentenza n. 2062 del 26/09/1988 Cc. (dep. 05/12/1988) Rv. 179845 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE - PROVA - PARTICOLARE DIMOSTRAZIONE DELLA APPARTENENZA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - INDIZI - SUFFICIENZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1988-09-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/179845-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE - PROVA - PARTICOLARE DIMOSTRAZIONE DELLA APPARTENENZA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - INDIZI - SUFFICIENZA - CONDIZIONI.*

Ai fini dell'applicazione della misura di prevenzione ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646 e successive modificazioni, dovendo tale legge essere correlata a quella 27 dicembre 1956, n. 1423, non è necessaria una particolare dimostrazione dell'appartenenza del soggetto ad associazioni di tipo mafioso, ma è sufficiente la sussistenza di indizi di tale appartenenza, ossia di elementi di fatto certi nella loro esistenza, aventi valore sintomatico, idonei a suffragare il giudizio circa la possibile appartenenza del soggetto ad una associazione criminosa avente le caratteristiche richieste dalla citata legge. Ciò, tuttavia, non significa che il giudice della prevenzione, venendo meno al principio di legalità, cui deve ispirarsi per il suo carattere giurisdizionale il provvedimento di prevenzione, possa prescindere da una corretta valutazione degli elementi indiziari - condizionanti l'applicazione della misura di prevenzione - e dall'Obbligo di una motivazione che presenti i fondamentali e necessari requisiti della correttezza (ossia della aderenza alle risultanze processuali) della completezza (ossia dell'estensione a tutti gli elementi influenti per la formazione dei singoli giudizi) e della logicità (ossia della conformità ai canoni che presiedono alle forme del ragionamento). (Conf mass n 168183; (Conf mass n 177433; (Conf mass n 176186).*

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 CORTE COST., Legge 13/09/1982 num. 646 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)