Sez. 1, Sentenza n. 938 del 23/03/1987 Cc. (dep. 16/06/1987) Rv. 176186 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE - ELEMENTI INDIZIANTI - CONSISTENZA ED INDIVIDUAZIONE.*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE - ELEMENTI INDIZIANTI - CONSISTENZA ED INDIVIDUAZIONE.*
Ai fini dell'applicazione delle misure di sicurezza ai sensi della legge 18 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni, non è necessaria una particolare dimostrazione dell'appartenenza del soggetto ed associazioni mafiose, ma è sufficiente la sussistenza di indizi di tale appartenenza. Ciò tuttavia, non significa che il giudice della prevenzione possa, in violazione del principio di legalità (al quale egli deve fare riferimento, attesa l'incidenza di tali misure nella libertà personale del cittadino, e nella sua libertà economica), attribuire valore indiziante a meri sospetti disancorati da fatti o circostanze di natura oggettiva, certi, e non soltanto opinabili. La legge, invero, richiede la sussistenza di elementi indizianti che, valutati singolarmente e nel loro insieme, consentano di inferire come probabile l'appartenenza del soggetto alla associazione criminosa di tipo mafioso. (V mass n 173441).*
Riferimenti normativi: Legge 18/09/1982 num. 646 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)