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Sez. 2, Sentenza n. 21495 del 12/10/2007 (Rv. 600035 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - ESERCIZIO - MANCATA ISCRIZIONE ALL'ALBO | Attività riservata ai professionisti iscritti ad un albo professionale - Esercizio da parte del professionista non iscritto (e a maggior ragione di quello non munito della prescritta qualifica) - Nullità assoluta del rapporto tra professionista e cliente - Sussistenza - Compenso - Esclusione - Azione generale di arricchimento - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2007-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600035-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - ESERCIZIO - MANCATA ISCRIZIONE ALL'ALBO

L'esecuzione di una prestazione d'opera professionale di natura intellettuale effettuata da chi non sia iscritto nell'apposito albo previsto dalla legge, dà luogo, ai sensi degli articoli 1418 e 2231 cod. civ., a nullità assoluta del rapporto tra professionista e cliente, privando il contratto di qualsiasi effetto. Pertanto, il professionista non iscritto in detti albi - e a maggior ragione quello che non sia munito nemmeno della prescritta qualifica professionale per appartenere a categoria del tutto differente, nella specie consulente del lavoro incaricato della gestione contabile e fiscale di un'azienda commerciale - non ha alcuna azione per il pagamento della retribuzione, nemmeno quella sussidiaria di arricchimento senza causa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2041, Cod. Civ. art. 2229, Cod. Civ. art. 2231

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)