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Sez. 3, Sentenza n. 2146 del 16/06/1969 (Rv. 341453 - 01)

DEMANIO - REGIME GIURIDICO DEI BENI DEMANIALI - DEMANIALITA - IN GENERE - SDEMANIALIZZAZIONE TACITA - BENI DEL DEMANIO ACCIDENTALE - AMMISSIBILITA - LIMITI - PROVA.*
Stato
decisa il 1969-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/341453-01

DEMANIO - REGIME GIURIDICO DEI BENI DEMANIALI - DEMANIALITA - IN GENERE - SDEMANIALIZZAZIONE TACITA - BENI DEL DEMANIO ACCIDENTALE - AMMISSIBILITA - LIMITI - PROVA.*

Per tutti i beni del Demanio accidentale, ad eccezione di quelli del Demanio marittimo, la demanialita cessa con il venir meno della destinazione del bene all'uso pubblico, indipendentemente da un atto di sclassificazione da parte dell' amministrazione ma tale tacita sdemanializzazione deve risultare da Atti univoci e concludenti dell' amministrazione stessa, incompatibili con la volonta di conservare la destinazione del bene all'uso pubblico. (V. 362-67, massima n. 326248 697-68, massima n. 331906 ed altre ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 823, Cod. Navig. art. 35

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)