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Sez. 2, Sentenza n. 3125 del 02/10/1975 (Rv. 377232 - 01)

DEMANIO - INIZIO, MODIFICAZIONI E CESSAZIONE DELLA DEMANIALITA - CESSAZIONE (SCLASSIFICAZIONE) - DEL DEMANIO COMUNALE - ATTO FORMALE - IRRILEVANZA - ATTI INCOMPATIBILI - UNIVOCA SITUAZIONE DI FATTO - SUFFICIENZA - PIAZZA COMUNALE - PACIFICA OCCUPAZIONE CON CANTIERE EDILE - SUCCESSIVA VENDITA ALL'OCCUPATORE - CESSAZIONE DELLA DEMANIALITA - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1975-10-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377232-01

DEMANIO - INIZIO, MODIFICAZIONI E CESSAZIONE DELLA DEMANIALITA - CESSAZIONE (SCLASSIFICAZIONE) - DEL DEMANIO COMUNALE - ATTO FORMALE - IRRILEVANZA - ATTI INCOMPATIBILI - UNIVOCA SITUAZIONE DI FATTO - SUFFICIENZA - PIAZZA COMUNALE - PACIFICA OCCUPAZIONE CON CANTIERE EDILE - SUCCESSIVA VENDITA ALL'OCCUPATORE - CESSAZIONE DELLA DEMANIALITA - SUSSISTENZA.*

Perche i beni che fanno parte del Demanio pubblico di un comune siano sottratti alla loro destinazione non occorre un atto formale del comune stesso, ma e sufficiente che la sclassificazione possa inferirsi o da un indice subiettivo, quali gli Atti concludenti dell'ente incompatibili con la volonta di mantenere l'uso pubblico dei beni, o da un indice obiettivo, quale la sopravvenienza di una situazione di fatto da cui risulti la cessazione dell'uso pubblico. Cosi deve considerarsi sdemanializzata un'area comunale gia adibita a piazza e poi occupata da un privato con gli attrezzi di un cantiere edile senza opposizione ne dei cittadini ne del comune, il quale venda poi l'area allo stesso privato, concedendogli altresi la licenza edilizia. (V 1553/73, mass n 364367; 2146/69, mass n 341453; (V 697/68, mass n 331906; 362/67, mass n 326248; 1877/50).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 823, Cod. Civ. art. 824

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)