Sez. 1, Sentenza n. 2243 del 02/06/1977 (Rv. 385967 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - CEDIBILITA DEI CREDITI - TRASFERIMENTO DEL CREDITO AL MOMENTO STESSO DELLA CESSIONE - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO - CONDIZIONI - NOTIFICAZIONE DELLA CESSIONE AL DEBITORE CEDUTO - MANCANZA - TUTELA DEL CREDITO CEDUTO - LEGITTIMAZIONE DEL CESSIONARIO - SUSSISTENZA - FATTISPECIE (FALLIMENTO).*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - CEDIBILITA DEI CREDITI - TRASFERIMENTO DEL CREDITO AL MOMENTO STESSO DELLA CESSIONE - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO - CONDIZIONI - NOTIFICAZIONE DELLA CESSIONE AL DEBITORE CEDUTO - MANCANZA - TUTELA DEL CREDITO CEDUTO - LEGITTIMAZIONE DEL CESSIONARIO - SUSSISTENZA - FATTISPECIE (FALLIMENTO).*
La cessione di credito si perfeziona con il consenso del cedente e del cessionario, idoneo ad attribuire al secondo la qualita di creditore, mentre la notificazione al debitore ceduto, prescritta dall'art 1264 cod civ, attiene esclusivamente all'opponibilita del negozio al debitore medesimo. Ne consegue che, anche in difetto di detta notificazione, il cessionario e legittimato ad esperire ogni Azione inerente alla tutela del credito ceduto (nella specie, impugnazione di crediti ammessi al passivo del fallimento del debitore). (V 3887/75, mass n 378146; (V 2511/75, mass n 376422; (V 2769/73, mass n 366307).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1264, Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 99 CORTE COST., Legge Falliment. art. 100 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)