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Sez. 1, Sentenza n. 2769 del 26/10/1973 (Rv. 366307 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO - LEGITTIMAZIONE ATTIVA DEL CESSIONARIO - MANCATA NOTIFICAZIONE AL DEBITORE CEDUTO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1973-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/366307-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO - LEGITTIMAZIONE ATTIVA DEL CESSIONARIO - MANCATA NOTIFICAZIONE AL DEBITORE CEDUTO - IRRILEVANZA.*

La cessione del credito attribuisce senz'altro al cessionario la veste di creditore (esclusivo) e, quindi, di (esclusivo) legittimato a pretendere la prestazione, anche se sia mancata la notificazione al debitore prevista dall'art 1264 cod civ, questa essendo necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento fatto eventualmente al cedente anziche al cessionario. (V 431/64).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1264

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)