Sez. 1, Sentenza n. 11939 del 25/11/1998 (Rv. 521090 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - DEDUZIONI | Socio di una società di persone - Deduzione ex art. 120 d.P.R. n. 917/86, commi primo e quarto - Requisito della prevalenza dell'attività svolta per la società - Configurabilità nella ipotesi di attività lavorativa del socio alle dipendenze della società - Esclusione.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - DEDUZIONI
In tema di ILOR e con riguardo alle società di persone, la spettanza della deduzione dal reddito di impresa prevista dall'art. 120, commi primo e quarto, del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 è condizionata alla circostanza che il socio presti la sua opera nell'impresa e tale prestazione costituisca la sua occupazione prevalente. Tale condizione non può ritenersi realizzata per il fatto che il socio è dipendente della società e questa costituisce la sua unica occupazione, atteso che non basta che l'unica occupazione del socio sia quella all'interno dell'impresa perché la prestazione a favore della società debba essere considerata prevalente ai sensi dell'art. 120, comma primo, del d.P.R. su citato, dovendo la prevalenza essere valutata in relazione all'opera prestata dal soggetto come socio e non in base ad altri rapporti, quali quello di lavoro dipendente.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 120
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)