Sez. 1, Sentenza n. 428 del 15/01/2000 (Rv. 532898 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - DEDUZIONI | Socio di una società di persone - Deduzione ex quarto comma dell'art. 7 del d.P.R. n. 599 del 1973 - Requisito della prevalenza dell'attività quale socio svolta per la società - Socio espletante attività lavorativa sia come socio che come dipendente della società - Modalità di accertamento della prevalenza.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - DEDUZIONI
In tema di ILOR e con riguardo alle società di persone, la spettanza della deduzione dal reddito di impresa già prevista dall'art. 7, comma quarto, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 599 è condizionata alla circostanza che il socio presti la sua opera come tale nell'impresa e che tale prestazione costituisca la sua occupazione prevalente. Allorquando il socio presti attività a favore della società come lavoratore dipendente è possibile che espleti in favore della stessa società anche un'attività aggiuntiva in veste di socio, ma in tal caso la condizione per fruire del diritto alla deduzione non può ritenersi realizzata per il solo fatto che l'unica occupazione del socio sia quella all'interno dell'impresa, occorrendo, invece, accertare in concreto che la prestazione espletata a favore della società in qualità di socio sia prevalente su quella svolta sempre a favore della medesima in esecuzione del rapporto di lavoro dipendente.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 599 art. 7 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)