Sez. 5, Sentenza n. 12339 del 21/08/2002 (Rv. 556999 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - DEDUZIONI | Deduzioni ex art. 120 d.P.R. n. 917/86 - Società di persone - Applicabilità - Condizioni - Socio - Reddito percepito a compenso dell'attività svolta per la società come amministratore - Applicabilità - Esclusione.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - DEDUZIONI
La deduzione ai fini ILOR, prevista dall'art. 120 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, si applica ai redditi di impresa delle persone fisiche, a condizione che il soggetto cui la deduzione si riferisce presti la propria opera nell'impresa, e che tale prestazione costituisca la sua occupazione prevalente. Quanto alle società di persone (alle quali è consentito dedurre ai fini ILOR le quote di reddito derivanti dalla partecipazione agli utili del socio, in quanto al medesimo imputate ai fini IRPEF come reddito proprio del contribuente e non della società), qualora il reddito del socio non sia quello derivante dalla partecipazione agli utili, ma rappresenti un costo affrontato dalla società per compensare il lavoro del socio stesso che, come nella specie, esplichi attività di amministratore, la deduzione non può aver luogo, e non può assumere alcun rilievo il fatto che il socio amministratore lavori prevalentemente per la società; ciò in quanto il concetto di "prevalenza", ai fini della deduzione in esame, attiene al solo reddito del socio in quanto tale.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 120
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)