Sez. 1, Sentenza n. 12092 del 10/11/1992 (Rv. 479431 - 01)
Tributi erariali diretti (Tributi posteriori alla riforma del 1972) - Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) - Redditi di lavoro - Lavoro dipendente - In genere | Pensioni privilegiate ordinarie - I.R.P.E.F. - Assoggettabilità.
Tributi erariali diretti (Tributi posteriori alla riforma del 1972) - Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) - Redditi di lavoro - Lavoro dipendente - In genere
Le pensioni privilegiate ordinarie a seguito di infermità o lesioni per fatti di servizio - anche con riguardo all'ipotesi prevista dall'art. 67 d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 per la pensione privilegiata di militari - sono soggette, per intero ammontare, all'I.R.P.E.F., ai sensi dell'art. 46, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 (e a partire dal 1 gennaio 1988 ai sensi dell'art. 46, secondo comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986), sia per l'assenza di una espressa previsione, nell'art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 o in altra norma di legge, di deroga alla regola generale d'imponibilità, sia perché esse non hanno, nemmeno in parte, natura risarcitoria, bensì reddituale.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 46 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 601 art. 34 CORTE COST., DPR 29/12/1973 num. 1092 art. 67 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)