Sez. 5, Sentenza n. 10870 del 16/08/2000 (Rv. 539623 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE | Pensioni privilegiate ordinarie - I.R.P.E.F. - Assoggettabilità - Fondamento- Assimilabilità alle pensioni di guerra - Esclusione - Mancata espressa previsione di deroga alla assoggettabilità del reddito di lavoro ad imposizione tributaria - Carattere non esclusivamente risarcitorio - Configurabilità.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE
Le pensioni privilegiate ordinarie sono soggette, per l'intero ammontare, all'I.R.P.E.F. ai sensi dell'art. 46, secondo comma, del D.P.R. 29 Settembre 1973, n. 597 (e, a partire dal 1 Gennaio 1988, ai sensi dell'art. 46, secondo comma, del D.P.R. 22 Dicembre 1986), mancando, in relazione a dette pensioni, una espressa previsione di legge che comporti deroga al principio dell'assoggettabilità ad imposizione delle pensioni(come disposto per quelle di guerra dall'art. 34 del D.P.R. n. 601 del 1973), previsione necessaria in quanto ogni disposizione di esenzione o agevolazione in detta materia assume carattere di specialità rispetto alla regola generale di cui al citato art. 46, e, come tale, non è suscettibile di applicazione analogica. Nè assume alcun rilievo in contrario la considerazione dell'eventuale componente risarcitoria della pensione privilegiata ordinaria, in quanto, a prescindere dal rilievo che essa ha pur sempre natura reddituale (di retribuzione differita), non è il carattere risarcitorio di un emolumento a comportarne automaticamente la esenzione dalla imposizione tributaria, occorrendo in ogni caso, per quanto sopra specificato, una espressa disposizione di legge.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 46 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 601 art. 34 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)