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Sez. 1, Sentenza n. 11169 del 15/12/1996 Ud. (dep. 24/12/1996) Rv. 206431 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE | Procedimento per reato punibile in astratto con la pena dell'ergastolo - Possibilità di definire il giudizio con il rito abbreviato - Esclusione - Applicabilità della speciale attenuante ex art. 8 della legge n. 203 del 1991 prevista per i collaboratori di giustizia - Irrilevanza - Ragioni - Fattispecie relativa a procedimento definito con il rito abbreviato dinanzi al G.U.P.
Stato
decisa il 1996-12-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206431-01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE

A seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 442 cod. proc. pen. nella parte in cui consentiva il giudizio abbreviato anche per i reati punibili con l'ergastolo e la sostituzione di questa pena con quella della reclusione di anni trenta, il G.I.P. non può definire il giudizio con le forme del rito abbreviato anche se ritiene che in concreto debba essere applicata una pena diversa dall'ergastolo. (Nella fattispecie si trattava del reato di omicidio aggravato ed il G.I.P. aveva ritenuto ammissibile la procedura del rito abbreviato perché, nonostante la astratta previsione della pena dell'ergastolo, la pena applicabile in concreto - per effetto della speciale diminuente prevista dall'art. 8 della legge n. 203 del 1991 per i collaboratori di giustizia, da riconoscersi all'imputato - era solo quella temporanea della reclusione. La Suprema Corte, in applicazione del principio di cui in massima, in accoglimento del ricorso proposto dal Procuratore Generale territorialmente competente, ha annullato l'impugnata sentenza, osservando, in motivazione, che anche l'attenuante in questione presuppone, per la sua applicabilità in concreto, l'accertamento della qualità di collaboratore di giustizia; accertamento che deve essere compiuto dal giudice di merito ed è soggetto a controllo negli eventuali successivi gradi di giudizio; sicché l'attenuante stessa non può essere ritenuta "ex ante" dal G.U.P., per ritenere ammissibile il rito abbreviato, ma solo "ex post" in sede di giudizio, per determinare in concreto la pena da infliggere).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST., Legge 12/07/1991 num. 203 art. 8, Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)