diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 2700 del 30/03/1973 Ud. (dep. 02/04/1974) Rv. 126638 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - IN GENERE - POSSESSO - DETENZIONE NON AUTONOMA DELLA COSA - NON COSTITUISCE POSSESSO - FATTISPECIE IN TEMA DI SOTTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA.*
Stato
decisa il 1973-03-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/126638-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - IN GENERE - POSSESSO - DETENZIONE NON AUTONOMA DELLA COSA - NON COSTITUISCE POSSESSO - FATTISPECIE IN TEMA DI SOTTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA.*

Il possesso da parte di persona diversa dall'agente, condizione necessaria per il delitto di furto, sussiste non solo riguardo alle cose che l'agente non deteneva punto in precedenza, ma anche riguardo a quelle delle quali egli aveva in precedenza la mera detenzione, priva di qualsiasi autonomia, nell'ambito della sfera di vigilanza, di custodia e di controllo del soggetto passivo, giacche in tal caso quest'ultimo conservava la signoria di fatto sulla cosa, e quindi il possesso della medesima, e ne viene privato dall'Azione del colpevole. Sussiste, pertanto, l'ipotesi del furto e non gia quella dell'appropriazione indebita nel fatto di chi, subentrato nella locazione di un immobile, nel quale la societa fornitrice di energia elettrica aveva tolto il contatore che misurava il consumo fatto dal precedente locatario, S'impossessi (nella specie, con la manovra di un interruttore a coltello) dell'energia elettrica, di cui aveva la mera detenzione.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)