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Sez. 2, Sentenza n. 11122 del 03/07/1981 Ud. (dep. 16/12/1981) Rv. 151323 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - IN GENERE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - APPROPRIAZIONE INDEBITA - IN GENERE - IMPOSSESSAMENTO DI COSA MOBILE DETENUTA - RESPONSABILITÀ A TITOLO DI FURTO - FATTISPECIE: MAGAZZINIERE IMPOSSESSATOSI DI MERCE DEL MAGAZZINO.*
Stato
decisa il 1981-07-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/151323-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - IN GENERE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - APPROPRIAZIONE INDEBITA - IN GENERE - IMPOSSESSAMENTO DI COSA MOBILE DETENUTA - RESPONSABILITÀ A TITOLO DI FURTO - FATTISPECIE: MAGAZZINIERE IMPOSSESSATOSI DI MERCE DEL MAGAZZINO.*

Risponde del delitto di furto e non di appropriazione indebita colui che si impossessi della cosa mobile di cui aveva la detenzione e non il possesso. (fattispecie in cui il magazziniere di una ditta si era impossessato della merce contenuta nel magazzino medesimo). (Conf. Mass. N. 146563/80, 137835/78; sulla distinzione tra furto ed appropriazione indebita e sulla nozione di detenzione, intesa non in senso civilistico, ma nel senso di qualunque relazione di mero fatto ed a qualsiasi titolo con la res, esercitabile nell'ambito della sfera di vigilanza del soggetto passivo Cfr. Mass. 126638/70, 118520/71, 101533/66, 099522/66 e su quella di possesso, inteso come signoria sulla cosa, analoga a quella del proprietario ed esercitabile anche fuori della sfera di vigilanza del proprietario medesimo Cfr. Mass. 115755/70, 113017/69; per le applicazioni: sui furti nei grandi magazzini Cfr. Mass. 131315/75, 128632/74, 125451/74; 122388/72; sulla sussistenza del reato di furto attribuibile al portiere che si impossessi di corrispondenza Cfr. Mass. 127709/74; sulla sussistenza del reato di furto, se l'Azione sia commessa da depositario, vettore o spedizioniere Cfr. Mass. 146563/80 ed ivi citata e 113017/69 ed ivi citata).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 646 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)