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Sez. L, Sentenza n. 20160 del 03/09/2013 (Rv. 628786 - 01)

TRANSAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Negozio transattivo - Configurabilità - Condizioni - Concessioni reciproche - Contenuto - Dilazione di pagamento - Configurabilità - Mancata rinuncia agli interessi - Irrilevanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-09-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628786-01

TRANSAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

In tema di transazione, poiché dalla normativa codicistica sulle obbligazioni si evince la regola generale che l'adempimento di una obbligazione pecuniaria, anche se relativa ad un rapporto di lavoro, deve essere eseguito in un'unica soluzione, potendo il creditore, ai sensi dell'art. 1181 cod. civ., rifiutare un adempimento parziale (salvo che la legge o gli usi dispongano diversamente), la dilazione di pagamento, accordata su richiesta del debitore, costituisce una parziale rinuncia e, come tale, integra una "concessione" ai sensi dell'art. 1965 cod. civ., pur in mancanza della rinuncia agli interessi legali, risultando indifferente l'accertamento dell'equivalenza tra le reciproche concessioni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1181, Cod. Civ. art. 1965

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)