Sez. 1, Sentenza n. 1980 del 22/02/2000 (Rv. 534221 - 01)
TRANSAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Negozio transattivo - Configurabilità - Condizioni - Accertamento relativo - Compito esclusivo del giudice del merito - Incensurabilità in cassazione - Limiti.
TRANSAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
Affinché un negozio possa essere considerato transattivo è necessario, da un lato, che esso abbia ad oggetto una "res dubia", e cioè cada sopra un rapporto giuridico avente, almeno nell'opinione delle parti, carattere d'incertezza, e, dall'altro lato, che, nell'intento di far cessare la situazione di dubbio venutasi a creare tra loro, i contraenti si facciano delle concessioni reciproche, nel senso che l'uno sacrifichi qualcuna delle sue pretese in favore dell'altro, indipendentemente da qualsiasi rapporto di equivalenza fra "datum" e "retentum". L'accertamento della natura transattiva di un determinato negozio, compiuto dal giudice del merito nel rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e sorretto da motivazione immune da vizi, si risolve in una valutazione di fatto, incensurabile in sede di legittimità.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1965, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)