Sez. 5, Sentenza n. 7795 del 19/05/2003 (Rv. 563280 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - IN GENERE | Medici generici convenzionati - Indennità di fine rapporto erogata dall'ENPAM - Natura - Normativa fiscale applicabile.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - IN GENERE
In tema di imposte dirette, l'indennità di fine rapporto erogata dall'ENPAM ai medici generici, pediatri e addetti ai servizi di guardia medica (come quella erogata ai medici specialisti ambulatoriali), essendo connessa alla cessazione del rapporto di lavoro, quale che sia la natura di questo, e commisurata ad un reddito a formazione pluriennale cui ha concorso la contribuzione del lavoratore, va ricondotta, in assenza di una specifica disciplina, alla disposizione residuale di cui all'art. 16, primo comma, lettera a) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, che colloca, "tra le altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei rapporti" compresi nel primo periodo, anche "le somme risultanti dalla capitalizzazione delle pensioni". Ne consegue che, per quanto riguarda la determinazione dell'imposta, è applicabile a tale indennità l'aliquota ridotta di cui all'art. 17, secondo comma, del citato d.P.R. n. 917 del 1986.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 16 com. 1 n. 3 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 17 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)