Sez. 1, Sentenza n. 2041 del 29/04/1978 (Rv. 391400 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
Trasferimento di azienda, al fine della prosecuzione con l'acquirente del rapporto di lavoro instaurato con l'alienante (art 2112 cod civ), ricorre ogni qual volta il mutamento del titolare lasci inalterata la struttura e l'unicita organica del complesso aziendale, nel senso che questo mantiene sostanzialmente immutate le proprie capacita operative in un determinato settore imprenditoriale, e continua ad essere concretamente utilizzato nel medesimo. Nel concorso di tali requisiti, pertanto, non vale ad escludere la configurabilita di un trasferimento di azienda la circostanza che alcuni beni della stessa siano dissociati e rimangano in proprieta del cedente, cosi come la circostanza che il cessionario integri il complesso aziendale con altri beni, ovvero lo impieghi, restando nell'ambito di quel settore imprenditoriale (nella specie, edilizia), in uno specifico ramo del medesimo (nella specie, costruzioni di immobili destinati a cantine sociali). (V 3807/74, mass n 372334; (V 2608/73, mass n 366082).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)