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Sez. 1, Sentenza n. 22013 del 19/10/2007 (Rv. 599733 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DICHIARAZIONI TARDIVE | Subentro nei contratti di locazione finanziaria da parte del curatore - Dichiarazione successiva all'adunanza di verificazione del passivo - Domanda di accertamento in prededuzione dei canoni scaduti prima del fallimento - Questione non dedotta nè esaminata nella verifica del passivo - Preclusione - Non sussistenza - Fondamento - Condizioni.
Stato
decisa il 2007-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599733-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DICHIARAZIONI TARDIVE

La domanda avente ad oggetto la prededucibilità di un credito può essere dedotta per la prima volta con lo strumento dell'insinuazione tardiva al passivo, laddove i necessari presupposti fattuali siano maturati solo successivamente al decreto con cui il giudice delegato ha dichiarato esecutivo lo stato passivo (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto inammissibile la questione del grado del credito, affermato in prededuzione ai sensi dell'art.101 legge fall., in quanto tale qualità era sorta in conseguenza dell'esercizio da parte del curatore, della facoltà di subentro nel contratto di locazione finanziaria in corso, esercizio comunicato al creditore solo dopo l'adunanza di verifica dello stato passivo; la preclusione del giudicato interno non è di ostacolo all'esercizio da parte del curatore della facoltà di subentro nel contratto e quindi essa neppure può essere invocata per negare l'accertamento di un diritto del creditore, che sul quel medesimo atto trovi il prospettato fondamento).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 101 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)