Sez. 1, Sentenza n. 13590 del 02/11/2001 (Rv. 549972 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE | Domanda di ammissione al passivo - Rigetto - Giudicato interno nella procedura di accertamento del passivo - Sussistenza - Conseguenze - Successiva domanda di insinuazione tardiva - Novità in base al "petitum" ed alla "causa petendi" - Necessità - Fattispecie in tema di IVA.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE
L'ammissione ordinaria e quella tardiva al passivo fallimentare sono altrettante fasi di uno stesso accertamento giurisdizionale, con la conseguenza che, rispetto alla decisione concernente un'insinuazione tardiva di credito, le pregresse decisioni riguardanti l'insinuazione ordinaria hanno valore di giudicato interno, con la conseguenza, ancora, che un credito, per poter essere insinuato tardivamente, deve essere diverso (in base ai criteri del "petitum" e della "causa petendi") da quello fatto valere nell'insinuazione ordinaria, fermo restando che, ad integrare la diversità della domanda, non è sufficiente il mero dato quantitativo e neanche una diversa connotazione del medesimo credito. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto legittima l'ammissione tardiva al passivo fallimentare di un credito da soprattassa vantato dall'amministrazione finanziaria che già risultava precedentemente insinuata al passivo in via ordinaria per il crediti da omesso versamento Iva: la Corte ha, in proposito, osservato che, mentre il tributo è riferito all'operazione commerciale da esso presupposta, pena pecuniaria e soprattassa da omesso versamento hanno radice nel mancato, ritardato o insufficiente adempimento e, attesane la funzione afflittiva e non risarcitoria, non partecipano della natura del tributo stesso).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 93, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 93, Legge Falliment. art. 94, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 94, Legge Falliment. art. 95, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 95, Legge Falliment. art. 97, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 97, Legge Falliment. art. 101 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 101 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)