Sez. 1, Sentenza n. 38808 del 19/07/2016 Cc. (dep. 19/09/2016) Rv. 268119 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Reclamo ai sensi dell'art. 35 - Ter ord. pen. - Provvedimento del Magistrato di sorveglianza di inammissibilità "de plano" - Impugnabilità - Mezzo esperibile - Ricorso per cassazione - Ragioni - Fattispecie.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Avverso l'ordinanza del magistrato di sorveglianza che, ai sensi dell'art. 666, comma secondo, cod. proc. pen., dichiara "de plano" l'inammissibilità della richiesta del detenuto ex art. 35-ter ord. pen di risarcimento dei danni patiti per le condizioni della detenzione il mezzo di impugnazione è esperibile il ricorso per cassazione e non il reclamo al Tribunale di sorveglianza. (Fattispecie, in cui la Corte, nell'affermare il principio e disporre la trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza, ha, altresì, annullato senza rinvio il provvedimento col quale il Tribunale di sorveglianza, anziché limitarsi a trasmettere il reclamo per competenza alla Cassazione, ne aveva anche dichiarato l'inammissibilità).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 bis CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 ter CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 69 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)