Sez. 2, Ordinanza n. 5173 del 07/03/2026 (Rv. 678559-01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Avvocato - Morte del cliente - Insorgenza del diritto al compenso - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Unico giudizio - Attività difensiva prestata in favore di più soggetti succedutisi nel giudizio - Liquidazione dei compensi - Criteri - Parametri vigenti al momento della definizione del giudizio - Esclusione.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE
In tema di compenso dell'avvocato per l'opera professionale prestata, il contratto di patrocinio si svolge secondo lo schema proprio del mandato e, pertanto, la morte del cliente determina l'estinzione del rapporto ex art. 1722 n. 4 c.c. e la conseguente insorgenza del diritto del professionista al compenso, non rilevando a tal fine che lo stesso abbia prestato attività difensiva in favore di più soggetti succedutisi nel medesimo giudizio: ne consegue che - ai fini della quantificazione del compenso in relazione all'attività svolta - occorre fare riferimento alle tariffe forensi vigenti alla data della morte del cliente, e a non a quelle vigenti al momento della definizione del giudizio.
Cod. Civ. art. 1722 lett. N. 4, Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)