Sez. L - , Sentenza n. 27233 del 26/10/2018 (Rv. 651261 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Liquidazione giudiziale delle spese processuali - Modifiche delle tariffe professionali ex d.m. n. 37 del 2018 - Applicabilità alle liquidazioni giudiziali successive alla sua entrata in vigore - Criterio dell’esaurimento dell’incarico.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE
In tema di spese processuali, i parametri previsti dal d.m. n. 37 del 2018, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, vanno applicati ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto a condizione che a tale data non sia stata ancora completata la prestazione professionale, ancorché essa abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 08/03/2018 num. 37, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 13 com. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)