Sez. 2 - , Sentenza n. 30529 del 19/12/2017 (Rv. 646610 - 03)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Liquidazione giudiziale delle spese processuali - Abrogazione delle tariffe professionali - Art. 41 del d.m. n. 140 del 2012 - Applicabilità alle sole liquidazioni giudiziali successive alla sua entrata in vigore - Prestazioni effettuate in un grado di giudizio concluso con sentenza - Operatività dei nuovi parametri - Sussistenza - Applicabilità anche al giudizio di rinvio.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE
In tema di spese processuali, agli effetti dell'art. 41 del d.m. n. 140 del 2012, il quale ha dato attuazione all'art. 9, comma 2, del d.l. n. 1 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2012, i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle precedenti tariffe professionali, sono applicabili ogni volta che la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, benché questa abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando vigevano le tariffe abrogate, evocando l'accezione omnicomprensiva di "compenso" la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata, operante anche con riferimento all'attività svolta nei gradi di giudizio conclusi con sentenza prima dell'entrata in vigore del decreto e anche nel successivo giudizio di rinvio.
Riferimenti normativi: Decr. Minist. Grazia e Giustizia 20/07/2012 num. 140 art. 41, Decreto Legge 24/01/2012 num. 1 art. 9 com. 2 CORTE COST., Legge 24/03/2012 num. 27 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)