Sez. L - , Sentenza n. 197 del 08/01/2019 (Rv. 652452 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Somministrazione di lavoro - Artt. 20 e ss. del d.lgs. n. 276 del 2003 - Omissione o genericità dell'indicazione della causale - Nullità - Configurabilità - Conseguenze - Costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'utilizzatore - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)
In tema di somministrazione di lavoro, ai sensi degli artt. 20 e ss. del d.lgs. n. 276 del 2003, la sanzione di nullità del contratto, prevista espressamente dall'art. 21, ult. comma, per il caso di difetto di forma scritta, si estende anche all'indicazione omessa o generica della causale della somministrazione, con conseguente trasformazione del rapporto da contratto a tempo determinato alle dipendenze del somministratore a contratto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze dell'utilizzatore. (Nella specie, è stata ritenuta generica la causale "gestione delle attività di call center in relazione alle esigenze di carattere organizzativo connesse al riassetto societario", in quanto non esplicativa delle ragioni di ricorso al lavoro somministrato né del contenuto del riassetto societario ovvero del periodo temporale di riferimento).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 20, Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 21, Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 27, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)