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Sez. L, Sentenza n. 229 del 11/01/2000 (Rv. 532781 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti - Pensioni - Diritto alla cosiddetta cristallizzazione sulla seconda pensione ai sensi della sentenza della Corte costituzionale n. 240 del 1994 - Estinzione dei giudizi pendenti ex art. 36 comma quinto della legge n. 448/1998 - Questione di costituzionalità della disposizione - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2000-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532781-01

PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

È manifestamente infondata la questione di costituzionalità, in riferimento all'art. 24 Cost., dell'art. 36, quinto comma, legge n. 448 del 1998, nella parte in cui prevede la estinzione, da dichiararsi d'ufficio e comportante la perdita di efficacia dei provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato, dei giudizi (pendenti alla data di entrata in vigore della legge) aventi ad oggetto le questioni di cui all'art. 1, commi centottantunesimo e centottantaduesimo, della l. n. 662 del 1996 e, quindi, in particolare, dei giudizi aventi ad oggetto - oltre ai relativi accessori inerenti alla ritardata corresponsione - il diritto alla conservazione dell'importo corrispondente al trattamento minimo, fino a riassorbimento negli aumenti della pensione - base, delle pensioni ulteriori rispetto a pensione usufruente di integrazione al minimo, in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 240 del 1994, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma ventiduesimo, della l. n. 537 del 1993, che non ha fatto salvo il diritto a tale "cristallizzazione" degli importi pensionistici in caso di mancato superamento dei limiti di reddito previsti dall'art. 6, del D.L. n. 463 del 1983, convertito nella legge n. 638 del 1983. Infatti, sulla base della giurisprudenza costituzionale deve escludersi la menomazione del diritto di azione nel caso in cui la legge sopravvenuta soddisfi, ancorché non integralmente, i diritti riconosciuti dall'intervento di sentenze costituzionali, nel quadro del perseguimento della finalità di consentire la concreta realizzabilità dei diritti con il contemperamento richiesto dalle esigenze di politica economica connesse al reperimento delle necessarie risorse finanziarie.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 6 CORTE COST., Legge 28/12/1996 num. 662 art. 1 CORTE COST., Legge 23/12/1998 num. 448 art. 36 com. 5 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)