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Sez. 1, Sentenza n. 3369 del 23/04/1990 (Rv. 466797 - 01)

ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI DI ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - CONDIZIONI - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE - ELEMENTI RILEVANTI.*
Stato
decisa il 1990-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466797-01

ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI DI ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - CONDIZIONI - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE - ELEMENTI RILEVANTI.*

Nella disciplina dell'adozione dettata dalla legge 4 maggio 1983 n. 184 può farsi luogo a dichiarazione di adottabilità, concorrendo gli altri presupposti richiesti, solo ove sia accertato che a causa dell'omessa assistenza materiale o morale del minore, non dovuta a forza maggiore di carattere transitorio, si sia verificata un'irreversibile e grave compromissione della sua crescita. Pertanto, né un'educazione non ottimale ovvero una impostazione comunque criticabile del rapporto genitoriale per carenze culturali o caratteriali o intellettive dei genitori, né una semplice povertà del tenore di vita, né tanto meno il confronto con le migliori condizioni di vita che il minore potrebbe trovare in un'eventuale famiglia adottiva e neppure l'eventuale opposizione dei genitori ad un affidamento temporaneo ai sensi dell'art. 2 della citata legge sono sufficienti ai fini della dichiarazione di adottabilità. (Conf 2718/89, mass n 462995; (Conf 4283/88, mass n 459306).*

Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 15 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)